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FALLIMENTO CAUSA PANDEMIA? Prima proviamo a salvare l'azienda con il concordato preventivo

2021-03-17 08:33

Avv. Romana Mercadante di Altamura

Diritto Fallimentare,

FALLIMENTO CAUSA PANDEMIA? Prima proviamo a salvare l'azienda con il concordato preventivo

Dedicato alle imprese in difficoltà causa pandemia: "salvare il salvabile" con il concordato preventivo.

 "Il bilancio sociale, costituisce il miglior modo per illustrare ciò che i numeri, da soli non possono esprimere, ovvero l'identità sociale del nostro ente. In particolare in questo momento di estrema difficoltà - dovuto alla pandemia-con 460mila imprese a rischio fallimento e un milione di lavoratori che potrebbero perdere l'occupazione". Così  il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, in apertura del webinar "Il bilancio sociale" - analisi di un caso pratico il bilancio sociale dell'Odcec di Napoli 2016/2019" organizzato dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Napoli qualche giorno fa.

In questo momento di grande crisi economica, oltre al commercialista che ha il polso reale della situazione economica in questo momento drammatico, in quanto accede alle scrittere contabili,  l'avvocato può e deve essere una risorsa e un consulente prezioso per affrontare al meglio la crisi dell'impresa senza cadere nella tentazione di fare delle stupidaggini o peggio di commettere degli illeciti anche penalmente sanzionati .

Ad esempio è bene ricordare che esiste uno strumento normativo, il concordato preventivo, che  è uno degli ausili  previsti dalla legge per aiutare  l'’impresa in crisi  ad evitare il fallimento. E' possibile infatti  stipulare degli accordi con i creditori sotto il controllo del tribunale a cui si fa ricorso  sottoponendo al giudice  la situazione di difficoltà nel portare avanti serenamente gli impegni presi con fornitori, clienti, dipendenti e anche,  se del caso, con il fisco.

 È con  il concordato preventivo che  l’imprenditore realizza un piano per sanare i debiti accumulati e consentire la prosecuzione dell’attività, perché non è detto che la situazione sia così compromessa da dover per forza chiudere, posto che  spesso si tratta  di situazioni nelle quali  i problemi  contingenti  possono non essere  dovuti all'abilità dell'imprenditore ma a fattori esterni ed imponderabili come ad esempio proprio la pandemia da Covid19 che ha messo in ginocchio molte aziende e di conseguenza famiglie italiane.

Per  poter tentare questa via  è necessario che l’impresa soddisfi alcuni requisiti (oggettivi e soggettivi) stabiliti dalla Legge fallimentare, ovvero:

che esista la possibilità oggettiva di ristrutturare il debito e soddisfare i crediti e i creditori  in qualisasi forma, anche con operazioni o cessioni straordinarie o anche l'attribuzione ai creditori  o a società patecipate di questi, di titoli quali azioni, obbligazioni e altri titoli di debito e finanziari;

 è anche possibile attribuire  alcune delle  attività dell' impresa  ad un assuntore e suddividere i creditori in classi in base alla  posizione giuridica e ad  interessi economici omogenei oppure ricorrere a trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi di priorità legale diverse. 

Ci sono dei paletti preventivi, appunto, basati su  criteri che  vengono aggiornati ogni tre anni, e che presumibilmente dovrebbero essere oggetto di revisione straordinaria  o almeno valtuazione in qualche modo ope iudicis, proprio per via della pandemia.  Al momento questi limiti all'ammissione al concordato preventivo sono, orientativamente, ma da valutare caso per caso,  che patrimonio annuo debba essere  inferiore ai 300mila euro,  i ricavi lordi inferiori ai 200mila euro e un ammontare di debiti inferiore a 500mila euro. Chi supera questi limiti non può accedere alla procedura, ma può sempre avvalersi di un legale per farsi rappresentare in trattative extragiudiziali di risoluzione dei vari problemi contrattuali e ovviamente a gestire il fallimento in modo ordinato e professionale.

Per completezza d'inormazione ricordiamo che  con il decreto legge per il finanziamento e il sostegno alle imprese, approvato lunedì 5 Aprile 2020 e pubblicato in G.U 8/04/2020   sono stati paralizzati, nel periodo dell'emergenza, i termini previsti dalle disposizioni della legge fallimentare  per la dichiarazione di fallimento delle attività cessate o delle società cancellate dal registro imprese (art. 10) e non decorreranno i termini, ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori, per le azioni revocatorie (art. 69 bis).

 

Avv.Romana Mercadante di Altamura 

 

* Lo studio legale  Mercadante di Altamura -M.R. De Bonis  tratta la problematica fallimentare e  grazie alla collaborazione con MGSLegal anche dal punto di vista bancario e tributario, non esitate a contattarci per un'analisi della criticità della vostra impresa. 

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