REVENGE PORN: IL CASO GRILLO E LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY OLTRE AL PENALE

2021-05-24 19:26

Avv. Romana Mercadante di Altamura

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REVENGE PORN: IL CASO GRILLO E LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY OLTRE AL PENALE

Uno dei problemi relativi alla condivisione di immagini private è quello del cosiddetto revenge porn

 

 

 REVENGE PORN E DIRITTO ALLA PRIVACY 

 

 

 

 

Nella società della condivisione  digitale gli ambiti della vita privata sono sempre più rari e necessitano di sempre maggiore protezione giuridica, uno dei problemi relativi alla condivisione di immagini private è quello del cosiddetto revenge porn, ovvero la diffusione di materiale fotografico o video ritraenti dei soggetti in contesti privatissimi e prevalentemente a loro insaputa e senza il loro consenso.

 

Il 16 luglio 2019 il Senato italiano ha approvato la Legge 19 luglio 2019, n. 69,  conosciuta al grande pubblico con il nome mediatico di "Codice Rosso". Questa legge ha introdotto, su iniziativa popolare, delle modifiche sostanziali a tutela della ragione delle vittime di tali attti deprecabili e vigliacchi introducendo  il  nuovo art. 612 ter c.p.

 

Il reato   ex art. 612 ter c.p è un reato comune, di  pericolo e di  condotta, ovvero si punisce chi “dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”.

 

L'Autorità Garante della Privacy ha diffuso nei giorni scorsi una nota in merito  a quanto sta interessando l'opinione pubblica sulla vicenda del presunto stupro commesso dal figlio di Beppe Grillo e da alcuni suoi amici ai danni di una ragazza   tempo addietro in Sardegna, ribadendo che oltre al reato si commette anche una violazione amministrativa della privacy del soggetto  o dei soggetti interessati.  Trattandosi di una fattispecie che richiede il mero pericolo, anche la sola diffusione delle immagini configura la condotta penalmente  illecita, anche chi " solamente" condivida con gli amici un video illecitamente è punibile con una sanzione da 5000 a 15000 euro e con la reclusione da uno a sei anni.

  

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 Sono poi previste delle aggravanti specifiche, ovvero  che il reato b) sia commesso in danno di una persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza; c) sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici (la c.d. "aggravante social").

 

 

 

Ricordiamo quindi  soprattutto ai genitori e agli insegnanti  la sempre crescente esigenza sociale di educare i minori e gli adolescenti ad un corretto uso dei social networks, posto che , appunto, è possibile querelare oltre a chi pubblica anche chi diffonde per condivisione contribuendo all'effetto dannoso della viralità delle immagini "rubate".

 

Avv. Romana Mercadante di Altamura 

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